La vicenda risale al 2016, quando il Tribunale di Cassino emise un decreto di sequestro preventivo nei confronti di un 56enne, accusato di peculato; secondo l’accusa l’uomo intascava i soldi dei bolli auto versati dai contribuenti.
L’imprenditore, che aveva gestito una delegazione Aci, finì al centro di mirate indagini della Guardia di Finanza e dei Carabinieri, guidati dal P.M. Dott. Alfredo Mattei.
Secondo l’impostazione accusatoria, l’imputato riscuoteva regolarmente le tasse automobilistiche dai clienti, omettendo però di riversarle alla Regione Lazio, appropriandosene illegalmente.
In particolare, veniva contestato all’imprenditore l’indebita appropriazione, nell’anno 2014, della considerevole somma di oltre 140.000 euro. L’imprenditore patteggiò la pena a 2 anni, pena sospesa.
Tuttavia fu omesso, in sentenza, di disporre la confisca per equivalente dell’importo sottoposto a sequestro preventivo, e la sentenza divenne così definitiva.
Dopo qualche anno, su sollecitazione della Procura della Repubblica, il G.I.P. cassinate provvide emettendo ordinanza di correzione dell’errore materiale, disponendo la confisca di beni immobili e somme di denaro, fino a concorrenza della somma oggetto di peculato.
Avverso detta ordinanza, la difesa – rappresentata dagli avvocati Vincenzo Macari e Matteo Macari – tempestivamente proponeva ricorso per Cassazione, sicché la Suprema Corte provvedeva all’annullamento integrale del gravato provvedimento di confisca, con restituzione degli atti al G.I.P. cassinate per abnormità del provvedimento.
Nuovamente sollecitato dal P.M. tornava a pronunciarsi il Giudice delle indagini preliminari della città martire, il quale emise nuovo provvedimento di confisca, che veniva nuovamente impugnato dai difensori, i quali lamentarono una serie di incongruenze e proponevano anche questione di costituzionalità della norma.
Il G.I.P. dott. Massimo Lo Mastro riservatosi all’udienza camerale del 24 novembre scorso, con ordinanza depositata il 7 dicembre 2022, definitivamente pronunciando, recepiva integralmente le ragioni della difesa e respingeva la richiesta del P.M. di confisca del compendio sequestrato, inoltre revocava il sequestro preventivo sui beni dell’imprenditore (immobili, mobili e buoni postali), disponendo la immediata restituzione di tutti i beni allo stesso.
Inoltre, dichiarava anche il reato integralmente estinto per decorso dei cinque anni dalla pronuncia definitiva di patteggiamento.
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