Cosa succede in caso di morte del locatario, il figlio può subentrare nell’affitto della casa? Vediamo che cosa dice la legge in vigore.
Può succedere che in una famiglia venga a mancare l’affittuario di un appartamento, cioè la persona che aveva sottoscritto il contratto di affitto con il proprietario dell’immobile. Il defunto lascia coniuge e figli, ma cosa succede per il contratto di locazione dell’immobile? La famiglia può restare nell’appartamento subentrando nel contratto?
Si tratta certamente di una situazione molto dolorosa e difficile, ma tristemente comune. La domanda in casi del genere è chi può proseguire con il contratto di affitto stipulato dalla persona venuta a mancare. Non si tratta di una questione secondaria, tanto che è regolata nel dettaglio in termini di legge. C’è una condizione da verificare in maniera prioritaria per definire la questione.
Diciamo immediatamente che secondo la legge, in caso di morte di un affittuario succedono nel contratto il coniuge, gli eredi e gli affini conviventi con lui al momento del decesso. Quindi per ottenere il subentro nel contratto è necessario che ci sia la convivenza. Inoltre per essere certi che il contratto non preveda diversamente. Infatti il subentro potrebbe non essere contemplato dal contratto e quindi potrebbe non essere possibile.
Se invece la persona scomparsa non ha conviventi al momento del decesso, gli eredi devono riconsegnare le chiavi dell’appartamento al proprietario e svuotare l’immobile dai beni del defunto. Inoltre devono pagare eventuali arretrati dei canoni di locazione e spese condominiali, con obbligazione pro quota per quanti accettano l’eredità. In più devono versare i canoni di affitto maturati dopo la morte dell’affittuario, con responsabilità solidale.
Come si vede la legge definisce in maniera abbastanza chiara cosa succede in caso di morte del conduttore: gli eredi possono subentrare se conviventi con lo scomparso e se il contratto non preveda diversamente. Ma cosa si intende per convivenza? Il diritto alla successione del contratto di affitto in caso di morte dell’inquilino esiste solo con la convivenza abituale stabile. Non bastano visite saltuarie al genitore defunto, restando a dormire.
Quindi senza questa condizione di convivenza non è possibile pretendere il subentro, un figlio non convivente non ha diritti di subentro. Deve invece riconsegnare le chiavi al proprietario dell’immobile. Ed è tenuto a pagare un risarcimento, pari al canone di locazione per la mancata liberazione della casa. Quindi come si vede non è possibile restare nella casa senza convivenza stabile.
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