Cosa succede se non si paga una bolletta entro i termini: il chiarimento utile.
Le bollette fanno parte della nostra vita, purtroppo e, ovviamente, sappiamo bene che vanno pagate entro una certa data. Tuttavia, può capitare che tale data non venga “rispettata”, per ragioni diverse. Che si tratti di una semplice dimenticanza o di una problematica di natura economica, ciò che ci preme sapere è a cosa potremmo andare incontro in una tale eventualità. Cosa succede, dunque, se non si ottempera ad una bolletta entro i termini si scadenza?
Siamo ben consapevoli di quanto la situazione economica di molte famiglie italiane sia, al momento, fragile e delicata. Di conseguenza, non è raro che questa o quella utenza venga “accantonata” perché non c’è modo di fare diversamente. Ovviamente, però, l’obbiettivo di tutti è quello di saldare quanto dovuto il prima possibile. Nel frattempo, cosa succede?
Cosa temere se non si paga una bolletta entro i termini di scadenza
Partiamo dal presupposto che il gestore interessato ha, ovviamente, il diritto di recuperare il credito in quanto ha offerto un servizio. Dunque, come prima cosa, entro dieci giorni solari dalla scadenza della bolletta provvederà ad inviare al cliente un sollecito di pagamento, tramite PEC o raccomandata. Tale sollecito conterrà sia i riferimenti della bolletta che i canali utili a dimostrare il saldo della stessa. O, in alternativa, per un’eventuale contestazione.
Nel sollecito, inoltre, troveremo indicazione anche delle procedure che saranno avviate e delle conseguenze sul servizio laddove, entro i termini indicati dallo stesso, la bolletta non sarà saldata. Se anche il sollecito non troverà riscontro, dopo 25 giorni solari dalla scadenza, il gestore provvederà alla comunicazione al cliente di messa in mora. Di nuovo, nel documento troveremo i riferimenti relativi, i canali per eventuali comunicazioni e, inoltre, i dettagli della possibile rateizzazione di quanto dovuto.
Anche in questo caso, troveremo, inoltre, i riferimenti temporali entro i quali provvedere. Se nemmeno la messa in mora dovesse sortire effetto o contestare il debito, il gestore potrà limitare la fornitura relativa, sospenderla o disattivarla. Da specificare che il termine ultimo per il pagamento di quanto dovuto non potrà essere inferiore a 40 giorni solari dal ricevimento del sollecito bonario.
Laddove, inoltre, il piano di rateizzo non fosse stato accettato dal cliente e l’importo non saldato, il gestore potrà servirsi del deposito cauzionale come pagamento. Se, però, il debito risultasse superiore a quest’ultimo, sempre passati i canonici 40 giorni dal sollecito bonario, il gestore avrà facoltà di mettere in atto, nei limiti dell’applicabile, le relative procedure per limitare, sospendere o disattivare la fornitura.