Il primo novembre non è un giorno come gli altri in busta paga: abbiamo a che fare con un giorno festivo che influisce sullo stipendio.
Primo novembre, la Festa di Ognissanti, un giorno molto sentito soprattutto in Italia perché dedicato insieme alla giornata del 2 novembre alla visita dei cimiteri e al ricordo dei morti. Molti lavoratori sono esentati dalla loro attività professionale in questo giorno. Altri non possono assentarsi, così come previsto dal loro contratto. In ogni caso, la giornata “particolare” ha un peso in busta paga.
Innanzitutto bisogna capire in che giorno della settimana cade la festività. Nel 2024, il primo novembre è arrivato di sabato. E ciò determina un diverso trattamento economico. L’altro aspetto da tenere presente riguarda il lavoratore. Bisogna infatti considerare diversamente il lavoratore che è tenuto a prestare attività e quello che invece può riposare.
Il primo novembre è definito dall’articolo 2 della legge 260/1949 e dal DPR 792/1985 come festività infrasettimanale. E, per la normativa vigente, prevede un trattamento economico specifico per i lavoratori che prestano attività lavorativa in tale giorno.
La normativa e i contratti collettivi (CCNL) precisano che, in assenza di lavoro, ai dipendenti non retribuiti con una quota fissa mensile, come per esempio alcuni operai o lavoratori temporanei somministrati, spetta un compenso pari a un sesto della retribuzione settimanale.
Se la festività non cade di domenica, sempre per norma, non è previsto alcun trattamento aggiuntivo per impiegati e altri lavoratori con retribuzione fissa mensile. Questo perché il giorno festivo è già incluso in busta paga. Quando la festività nazionale cade di domenica o coincide con il santo patrono, la norma stabilisce invece che i lavoratori hanno abbiano diritto a una quota aggiuntiva giornaliera, in genere pari a un ventiseiesimo dello stipendio. Poi dipende dalle disposizioni contrattuali.
Per le festività che cadono di sabato, quindi, è sempre importante consultare le specifiche dei contratti collettivi, anche di secondo livello o aziendali. Ed è questo il caso del primo novembre 2024. Com’è precisato dalla nota 1664/2006 del ministero del Lavoro, non si dà alcuna retribuzione aggiuntiva per i sabati non lavorativi.
Ma in presenza di lavoro durante le giornate festive, al lavoratore spetterà, oltre al normale salario, anche una maggiorazione per le ore lavorate, come stabilito dal CCNL da applicare. Quindi, ricapitolando: i lavoratori che non prestano servizio quel giorno ricevono lo stesso stipendio che avrebbero ricevuto se avessero lavorato. Invece, i lavoratori che prestano servizio durante il giorno festivo ricevono una maggiorazione, che varia a seconda del CCNL. Per esempio, il CCNL del commercio prevede una maggiorazione del 30%, quello dei Multiservizi del 50%.
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