In materia di appalti pubblici, la normativa prevede la figura del Responsabile Unico del procedimento (R.U.P.).
Il R.U.P. ha la responsabilità, la vigilanza e compiti di coordinamento sull’intero ciclo dell’appalto (progettazione, affidamento, esecuzione) affinché sia condotto in modo unitario in virtù del principio che la responsabilità della progettazione sia imputata ad un unico centro decisionale, il R.U.P. cioè il progettista. Pertanto al R.U.P. è demandato il compito di redigere il documento preliminare alla progettazione e di coordinare le attività necessarie alla redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo. Gli eventuali soggetti esterni individuati possono supportare il R.U.P. nelle sue attività di coordinamento e di vigilanza sulla progettazione, fermo restando che la progettazione è compito esclusivo di competenza del R.U.P., il progettista.
È quanto affermato dalla l’Autorità Vigilanza Contratti Pubblici, oggi Autorità Nazionale AntiCorruzione (A.N.A.C.) con deliberazione n. 80 del 01/08/2012 intervenuta più volte sulla questione della nomina di un professionista esterno in supporto al R.U.P..
Riguardo alla suddetta deliberazione dell’Autorità, sorgono dubbi di legittimità della determina dirigenziale 536/CTA del 31/12/2015 del Comune di Gaeta poiché l’oggetto dell’incarico di supporto al R.U.P. sembra eccessivo e debordare i limiti della norma delineati dall’Autorità.
Con tale determina ad oggetto “Interventi di riqualificazione del cimitero comunale di via Garibaldi: ricostruzione della cappella di S. Francesco d’Assisi. Affidamento incarico di supporto al R.U.P.” si incarica l’architetto Giovanni Papa (compenso lordo di € 13.000,00) allo svolgimento delle attività di supporto al R.U.P. e nello specifico “…supervisione e coordinamento della progettazione definitiva; supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva;, per la programmazione e progettazione dell’appalto; per la validazione del progetto…”
Pertanto ci si rivolge al Consiglio Comunale nella sua collegialità e ai singoli componenti affinché sia accertata l’assenza di ogni dubbio di legittimità della suddetta determina dirigenziale a garanzia della legalità, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa pubblica.
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