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Confconsumatori, Telefonate, sms e internet all’estero: cosa cambia dall’1 luglio 2014

Meno costi per chi utilizza il telefonino in altri paesi dell’Ue, la possibilità di stipulare contratti con diversi operatori limitatamente ai servizi di roaming e un allerta quando ci si avvicina alla soglia dei 50 euro di spesa: sono queste le principali novità per i consumatori effettive dal 1 luglio 2014. In questa data, infatti, entrerà in vigore il Regolamento (CE) n. 531/2012, il terzo step significativo verso riforma del settore delle telecomunicazioni in Europa, che prevede l’abolizione entro il dicembre 2015 delle tariffe supplementari sui servizi telefonici mobili quando si utilizza il cellulare in altri paesi dell’UE.

1. L’EUROTARIFFA – Dal primo luglio 2014 si abbassano ulteriormente i massimali tariffari sul roaming per chiamate, sms e internet quando gli utenti sono in un Paese Ue diverso dal proprio. Il consumatore dovrà fare attenzione che l’operatore applichi correttamente le nuove tariffe verificandone il rispetto in bolletta (a meno che non si sia scelto un contratto diverso più vantaggioso).
Massimali tariffari per le chiamate, gli sms e il collegamento online (scaricamento di dati):
Ma al di là dei singoli consumatori, sarà centrale il ruolo di Agcom: sono infatti previste misure di controllo dei prezzi massimi di vendita wholesale e retail per il traffico voce, SMS e dati. L’Autorità dovrà assicurare anche che vengano rispettati i doveri informativi degli operatori, quindi il consiglio è di dare un’occhiata ai siti degli operatori dal primo di luglio in poi. Attenzione, poi, che i costi eliminati non facciano capolino con una nuova veste: il consumatore non deve subire costi aggiuntivi né attivazione di servizi mai richiesti.

«Che succede se non viene rispettato il “tetto” dell’eurotariffa?»
Se ci rendiamo conto che l’operatore continua a fatturare con le vecchie tariffe è opportuno contestare la fattura per iscritto ricordando i massimali tariffari previsti dalla normativa europea e chiedendo un ricalcolo della bolletta. L’operatore a quel punto dovrà inviare una nuova bolletta con le tariffe corrette. Se il problema non dovesse risolversi è bene rivolgersi a un’associazione dei consumatori per vedere tutelati i propri diritti e, in ogni caso, inviare una segnalazione ad Agcom, che vigila sulla correttezza dei servizi e delle pratiche e ha il potere di sanzionare gli operatori scorretti.

2. GLI ALERT GRATUITI – Il consumatore dev’essere sempre informato delle tariffe applicate e di quanto sta spendendo, per evitare spiacevoli sorprese. Per questo il Nuovo Regolamento prevede tre servizi del tutto gratuiti: quando ci si reca in un altro Paese dell’UE, il proprio operatore di telefonia mobile è obbligato a inviare un SMS con un riepilogo delle tariffe per le chiamate in entrata e in uscita, gli SMS e il collegamento online (scaricamento dati) in tale Paese. Se non si desidera ricevere l’Alert è sufficiente rinunciare al servizio comunicandolo al proprio operatore. Inoltre il nuovo Regolamento stabilisce che il volume di dati scaricati sul cellulare debba essere limitato, a livello mondiale, al valore di 50 euro (o al prezzo equivalente in altre valute), salvo accordi diversi con il proprio operatore. Gli utenti, infine, riceveranno un avviso sia al raggiungimento dell’80% del limite concordato sia al momento del superamento della soglia stessa; in quel momento potranno chiedere al fornitore di continuare a utilizzare il servizio dati anche al di sopra della soglia ma dovranno farlo in modo espresso tramite sms o mediante lo strumento messo a disposizione (ad esempio, con finestre pop up). Se l’utente non darà risposte, il servizio dati deve cessare immediatamente.

3. PIÙ CONCORRENZA, PIÙ RISPARMIO – Agcom dovrà vigilare anche sul rispetto e il corretto svolgimento della c.d. “competizione infrastrutturale”, effettiva da luglio 2014, che prevede la vendita “separata” dei servizi di roaming. In pratica l’utente, nel momento di usufruire di servizi di roaming, può scegliere indipendentemente dal proprio operatore di rete, il fornitore dei servizi di roaming ed acquistarli da un Alternative Provider mantenendo lo stesso numero, la stessa SIM, il servizio voce, SMS e dati. Il passaggio ad altro operatore per il solo servizio di roaming dovrà avvenire al massimo entro 3 giorni e in modo del tutto gratuito. Gli operatori dovranno informare il cliente dell’esistenza di questa opzione in modo chiaro e comprensibile, affinché possa trovare un operatore diverso per il roaming, se offre condizioni migliori. Il regolamento, infatti, ha l’obiettivo di stimolare la concorrenza.

redazione

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