Si ripeterà la semifinale di ritorno della Coppa Italia di Promozione tra Real Colosseum e Formia. E’ stata ufficializzata nella giornata di ieri dal Giudice Sportivo che ha accolto il ricorso presentato dal Formia circa l’interruzione della gara a tre minuti dalla fine, sul punteggio di 0-0 e con il discorso qualificazione ancora aperto, per intemperanze del pubblico di fede biancazzurra nei confronti di un assistente di linea.
Di seguito il comunicato:
REAL COLOSSEUM ROMA – FORMIA 1905 CALCIO
Il Giudice Sportivo
Per l’effetto, chiede la ripetizione della gara. Esaminati gli atti ufficiali redatti dall’arbitro e dal secondo assistente, che come è noto sono fonte privilegiata di prova (ex art. 35 del CGS)
RILEVA – Nel corso della gara ed alla fine della stessa in più occasioni, alcuni sostenitori, riconducibili alla società FORMIA 1905, rivolgevano alla terna arbitrale espressioni offensive. I medesimi,inoltre, accendevano fumogeni senza creare problemi di visibilità. – al 33’ del primo tempo, i predetti sostenitori lanciavano in campo una bottiglia di vetro semipiena all’indirizzo dei calciatori della Società REAL COLOSSEUM, che tuttavia, non colpiva alcuno. – L’arbitro, sollecitava l’intervento del capitano della squadra presso i propri sostenitori allo scopo di riprendere la gara regolarmente. – al 30’ del secondo tempo due sostenitori della società FORMIA 1905 si posizionavano a “cavalcioni” della rete di recinzione rivolgendo al secondo assistente gravi offese e minacce. In tale occasione, i citati sostenitori lanciavano all’indirizzo dello stesso assistente arbitrale, ripetuti sputi, dei quali solo due lo attingevano: uno ad una gamba, e l’altro ad un braccio. Veniva ulteriormente sollecitato l’intervento del capitano per ricondurre la propria tifoseria ad un comportamento corretto. Il gioco riprendeva, dopo due minuti di sospensione, nonostante il comportamento intimidatorio della tifoseria (minacce ed insulti) proseguiva. Al 42’ del secondo tempo, venivano lanciati contro il medesimo assistente arbitrale due sassi dalla grandezza di una noce, uno dei quali lo colpiva tra il collo e la nuca, provocandogli forte dolore. Sospesa temporaneamente la gara, l’assistente colpito si recava presso la panchina della società REAL COLOSSEUM affinchè, l’unico medico sociale presente, potesse valutarne le condizioni. Riferisce l’assistente, che il medico ha riscontrato l’assenza di lacerazioni e dolenza al tatto nella parte attinta. Esaminato il reclamo fatto pervenire dalla società FORMIA 1905 in conformità a quanto previsto dal C.U. n. 276/A della FIGC (abbreviazione dei termini procedurali dinanzi gli Organi di Giustizia Sportiva per gare di Coppa e dal quale si evince che la gara in epigrafe è stata sospesa dall’arbitro al 42’ del secondo tempo, senza una valida motivazione a causa di un presunto comportamento scorretto da parte della propria tifoseria, per il quale il Direttore di gara aveva già sollecitato il capitano della squadra ad adoperarsi per richiamare i propri sostenitori ad una condotta più moderata.
La reclamante, inoltre, sostiene che comunque non si sono verificati fatti di una gravità tale da condurre alla sospensione anticipata dell’incontro. L’arbitro, conclude la reclamante, prima di assumere il provvedimento di sospensione avrebbe potuto invertire la posizione dei propri collaboratori, e, nel contempo sollecitare l’intervento della Forza Pubblica peraltro presente con una pattuglia.
In tale frangente l’arbitro allontanava l’allenatore della società FORMIA 1905, ROSOLINO Alessandro per proteste. Successivamente l’arbitro ed il secondo assistente si recavano sul punto dal quale sarebbe dovuta riprendere la gara ma constatato che quest’ultimo manifestava giramenti di testa e che persisteva l’atteggiamento intimidatorio e minaccioso dei sostenitori della società FORMIA 1905 il Direttore di Gara decideva di sospenderla definitivamente al 42’ del secondo tempo sul seguente punteggio: REAL COLOSSEUM – FORMIA 1905 0 – 0.
Mentre gli ufficiali di gara si accingevano ad abbandonare il terreno di giuoco, venivano accerchiati da alcuni tesserati della società FORMIA 1905 tra i quali l’arbitro individuava i calciatori MARCIANO Francesco, FOTI Alessio e VILLACARO Antonio, i quali assumevano atteggiamento gravemente irriguardoso nei suoi confronti, ed il Massaggiatore della società ospite PUGLIESE Emanuele, che gli rivolgeva espressioni offensive, volgari ed irriguardose. Eluso l’accerchiamento, la terna rientrava nello spogliatoio
Questo Organo Giudicante, esaminati compiutamente i fatti per come precedentemente esposti, ritiene che la decisione dell’arbitro di sospendere la gara sia sproporzionata rispetto agli accadimenti e soprattutto rispetto all’esiguo numero dei sostenitori della società FORMIA 1905 coinvolti.
Il Direttore di gara, oltre all’intervento richiesto al capitano della squadra poteva e doveva avvalersi, della facoltà, a lui demandata, di invertire la posizione degli assistenti arbitrali così come previsto dalla Regola 6 del Regolamento del Giuoco del Calcio ed. 2015 – Guida Pratica punto 4 che recita testualmente “L’arbitro potrà decidere l’inversione della loro posizione soltanto quando situazioni particolari, estranee al gioco, possano turbarne l’operato (gravi intemperanze di tifosi)”, eventualmente sostituire gli assistenti ufficiali con assistenti di parte, ed infine richiedere l’intervento della Forza Pubblica, già presente per servizio presso l’impianto sportivo.
In considerazione di quanto sopra, avvalendosi del dispositivo di cui all’art. 17 comma 4 lett. C del CGS
DELIBERA
a) di accogliere il reclamo proposto dalla società FORMIA CALCIO 1905
b) di annullare il provvedimento di sospensione della gara adottato dall’arbitro, e pertanto ordinare la ripetizione della gara dando mandato al Comitato Regionale Lazio per quanto di competenza
c) di comminare alla società FORMIA 1905 l’ammenda di euro 500
d) di squalificare i sottoelencati calciatori del FORMIA 1905 per due gare effettive: MARCIANO Francesco, FOTI Alessio e VILLACARO Antonio
e) di squalificare fino al 22.04.2016 il Sig. PUGLIESE Emanuele (FORMIA 1905) massaggiatore.
f) di squalificare per una gara effettiva l’allenatore della società FORMIA 1905 Sig. ROSOLINO Alessandro.
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