Capita spesso di rivolgersi ad un legale in quanto il datore di lavoro non versa regolarmente la retribuzione.
Ci si chiede circa la possibilità di ottenere la paga in tempi rapidi e quindi senza intraprendere un ordinario contenzioso del lavoro, spesso costoso e lungo mediamente 2 anni o più.
Ebbene, la prima domanda che vi sottoporrà il legale è la seguente: avete con voi le buste paga? Senza le stesse non è possibile ottenere provvedimenti rapidi!
E cosa accade se il datore di lavoro volontariamente non emette la busta paga oltre a non versare la retribuzione?
Molti legali vi risponderanno che non sussistono i presupposti per ottenere un decreto ingiuntivo.
L’art. 633 c.p.c. difatti prevede quali presupposti applicativi di tale strumento rapido di recupero crediti ( si ottiene la somma spesso anche in 2-3 mesi ) la cosiddetta “prova scritta” del credito. Ebbene sono prove scritte della retribuzione senza dubbio: la busta paga, l’estratto previdenziale, il cud ecc. ecc.
Ma se la busta paga non viene emessa né riconosciuta, conseguentemente anche l’estratto previdenziale ed il cud saranno carenti. Risultato ultimo? Niente decreto ingiuntivo!
Ebbene, lo scrivente in un caso analogo dinanzi il Tribunale Civile di Roma, Sez. Lavoro, ha seguito un ragionamento giuridico al fine di ottenere un decreto ingiuntivo anche senza la emissione di buste paga relative al periodo lavorativo per cui si agisce.
Come dimostrare con prova scritta la retribuzione? Procediamo per gradi.
In prima analisi occorre specificare che la cosiddetta busta paga risulta composta da due parti autonome ovvero: componente di retribuzione fissa e componente di retribuzione variabile. Rientrano nella prima la retribuzione base, gli scatti di anzianità, … . Fanno parte invece della retribuzione variabile gli straordinari, il lavoro notturno ecc. ecc. Elementi che, evidentemente, non saranno uguali di mese in mese ma varieranno in base alle ore effettive svolte dal lavoratore nell’arco della giornata, delle festività e delle ore eventualmente notturne.
Ebbene, lo scrivente ha ritenuto provato per iscritto senza dubbio la componente fissa di retribuzione siccome non sarà possibile dimostrare con prova scritta le ore effettive di straordinario svolte nell’arco del mese precedente.
Quindi sommando le varie voci fisse di retribuzione, ancorate in ogni caso al minimo garantito per CCNL e non modificabile (in senso peggiorativo ), si otterrà una somma oggettivamente ed inconfutabilmente inferiore (ovvero uguale al più) rispetto all’effettivo dovuto, somma provata per iscritto dalle buste paga precedenti nonché dagli estratti conto previdenziali e dal Cud degli anni trascorsi, il tutto in ragione semplicemente della continuità del rapporto lavorativo.
In altre parole, versando nell’impossibilità di determinare con prova scritta l’esatto ammontare dovuto e dunque non potendo individuare una precisa linea di demarcazione nella quantificazione, lo scrivente è ricorso per ingiunzione relativamente ad una somma che era matematicamente inferiore (ovvero al più coincidente) all’effettivo dovuto e dunque senza dubbio al di sotto della immaginaria linea di demarcazione intercorrente tra quanto dimostrabile per prova scritta e quanto no.
Rimane poi in essere, è evidente, una pretesa ulteriore per il residuo credito di retribuzione per il quale inevitabilmente occorrerà instaurare un ordinario giudizio del lavoro.
Ebbene, il Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, ha ritenuto percorribile la via interpretativa che il sottoscritto ha presentato, emettendo pertanto un decreto ingiuntivo anche provvisoriamente esecutivo senza buste paga.
Avv. Bruno Redivo