Il nuovo decreto fa felici i dipendenti della Pubblica Amministrazione, ora sarà possibile ottenere fino a 40mila euro: ecco i dettagli.
Il lavoro nella pubblica amministrazione si dice fondamentale in una società moderna in quanto garante di servizi che mirano ad assicurare sanità, istruzione, giustizia, sicurezza. In particolare, avviciniamoci al settore dell’istruzione.
Esso include figure professionali essenziali come Assistenti Tecnico Amministrativi (personale ATA) e Docenti. Tuttavia, sebbene si tratti di professionisti ampiamente richiesti sul territorio, questi si trovano a dover fare i conti con il precariato. Il lavoro a contratto a tempo determinato è una realtà che docenti e personale ATA debbono fronteggiare ogni anno, o più volte durante lo stesso quando il contratto ha una scadenza più breve.
Alla tutela del lavoratore, soprattutto dei dipendenti precari (e in questo caso chiamiamo in causa le figure professionali precedentemente descritte), risponde il cosiddetto Decreto Salva Infrazioni nell’intento di migliorare le loro condizioni lavorative. Ecco più nel dettaglio che cosa cambia per il precariato.
Quella del precariato è una questione che apre a numerose sfide, soprattutto per quel che concerne la tutela del lavoratore che in questa situazione si ritrova di volta in volta a sottostare a regolamentazioni sottoposte a continua variazione.
Prendiamo il caso di un docente con contratto a termine che nel corso della sua carriera si è ritrovato più volte a firmare questo genere di ‘accordo’, in attesa di un indeterminato mai arrivato. Con la normativa ufficialmente approvata dal 6 Novembre, e che prevede la successiva pubblicazione che ne attesti la validità sulla Gazzetta Ufficiale, con il Decreto Salva Infrazioni si va incontro a una vera e propria svolta per i docenti a contratto. Ora sarà possibile chiedere un risarcimento per chi è caduto ‘vittima all’abuso nell’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato‘ – secondo quanto si legge nel nuovo decreto.
L’articolo 12 quindi stabilisce che, qualora il lavoratore sia in grado di dimostrare il ‘danno’ subito attraverso un atto giudiziario, e qualora questo abbia prestato servizio per almeno 36 mesi, il giudice potrà concedergli l’erogazione di un’indennità pari a un minimo di 4 a un massimo di 24 mensilità coincidente con l’ultimo stipendio ricevuto. L’importo del risarcimento è stabilito sulla base dei dati forniti dal lavoratore, e può arrivare a un massimo di 40mila euro.
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