Un’arma efficace, finalmente nelle mani delle decine di migliaia di pendolari che ogni anno subiscono i disservizi del trasporto ferroviario. L’Autorità dei Trasporti ha finalmente approvato il “Regolamento” e il “Modulo di reclamo” per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni previste dal Decreto legislativo 17 aprile 2014 n. 70, in attuazione della disciplina sui diritti ed obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario contenuta nel Regolamento comunitario (CE) n. 1371/2007. I testi sono in vigore. Ora i passeggeri avranno la possibilità di segnalare, direttamente o attraverso le associazioni dei consumatori, i comportamenti scorretti subiti dai quali potrà discendere una sanzione pesante sull’impresa ferroviaria. Si parla di multe da 5 mila euro per inosservanza degli obblighi informativi fino a 150 mila euro, pena massima per l’inosservanza dell’obbligo di copertura assicurativa minima sui bagagli.
LE SANZIONI NON COMPORTANO IL RIMBORSO – Confconsumatori saluta con favore il nuovo Regolamento, tanto atteso, ma chiarisce immediatamente che i reclami e le segnalazioni all’Autorità non riguardano la gestione della pratica per il singolo risarcimento o rimborso, per il quale occorrerà seguire, come sempre, la procedura di reclamo all’impresa ferroviaria, autonomamente o attraverso le associazioni dei consumatori. «Tuttavia – spiega l’avv. Franco Conte responsabile provinciale della Confconsumatori Latina – la denuncia all’Organismo di controllo potrà contribuire indirettamente al riconoscimento del singolo diritto, infatti la società, per evitare di subire sanzioni, farà tutto il possibile per dimostrare di aver rimosso il proprio illegittimo comportamento, e ciò anche procedendo al risarcimento». Quali violazioni dovranno essere punite più severamente? «La priorità alla sicurezza – risponde Conte – poi l’informazione, soprattutto preventiva: negare l’informazione al passeggero significa non rispettarne la dignità. Infine soppressioni e ritardi, specie nelle tratte regionali».
PER UNA SEGNALAZIONE EFFICACE – Attenzione a rispettare la procedura: Il reclamo è “improcedibile” qualora non sia già stato presentato un reclamo all’impresa ferroviaria (o al gestore dell’infrastruttura, al gestore di stazione o al tour operator) o qualora non siano inutilmente decorsi il termine di 30 giorni e, laddove giustificato, di 3 mesi, previsti dalla procedura avviata a seguito di reclamo all’impresa. Se più utenti si rivolgono a un’associazione dei consumatori questa potrà inviare una segnalazione “collettiva”, più significativa agli occhi dell’Autorità. Se ci sono i presupposti per un intervento sanzionatorio, viene avviato il procedimento, il cui esito può essere un provvedimento sanzionatorio o l’archiviazione. Il regolamento stabilisce, fra le altre cose, che l’Autorità può monitorare in ogni momento e anche a cadenza periodica l’adempimento da parte delle imprese della disciplina sui diritti e gli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario e può avviare indagini conoscitive.
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Comunicato Stampa