Elezioni amministrative 2017: Quando si vota, come si vota

QUANDO SI VOTA

Domenica 11 giugno 2017, dalle ore 7.00 alle ore 23.00, si svolgeranno le operazioni di voto per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali e per l’elezione dei consigli circoscrizionali nelle regioni a statuto ordinario.

L’eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 25 giugno dalle ore 7.00 alle ore 23.00.

I dati sull’affluenza alle urne, relativi alle ore 12.00, 19.00 e 23.00 di domenica 11 giugno, e i risultati saranno consultabili attraverso il sito www.interno.gov.it e http://elezioni.interno.it.

Le elezioni riguardano i comuni i cui organi elettivi scadono nel primo semestre dell’anno in corso e quelli che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza naturale, purché le condizioni che hanno reso necessario il rinnovo si siano verificate entro il 24 febbraio 2017.

Lo scrutinio dei voti inizierà a partire dalle ore 23.00 di domenica 11 giugno, subito dopo la conclusione delle operazioni di voto e l’accertamento del numero dei votanti.

Nelle stesse date dell’11 e 25 giugno si svolgeranno, rispettivamente, il turno ordinario e l’eventuale turno di ballottaggio anche in alcuni comuni delle regioni autonome Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia.

COME SI VOTA

ELEZIONI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI DI REGIONI A STATUTO ORDINARIO (SCHEDA AZZURRA)

La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato.
L’elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto:

• per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, e sul contrassegno della lista o di una delle liste collegate al candidato sindaco; in questo caso il voto espresso è valido sia per il candidato alla carica di sindaco sia per la lista collegata prescelta;
• per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, e per una lista non collegata, tracciando un altro segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso è attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista prescelta non collegata (c.d. “voto disgiunto”);
• per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, non segnando alcun contrassegno di lista; il voto così espresso è attribuito solo al candidato alla carica di sindaco;
• per una delle liste, tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso è valido sia per la lista votata sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato;
• solo per candidati alla carica di consigliere comunale, scrivendone il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) nelle righe stampate a fianco del contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa; in tal caso il voto è valido sia per i candidati consiglieri votati, sia per la lista cui essi appartengono, sia infine per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato, salvo che l’elettore non si sia avvalso della facoltà di esprimere un voto disgiunto.

E’ importante evidenziare che:
– le preferenze devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata;
– ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza.

Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti validi, per l’elezione del sindaco si procede al turno di ballottaggio tra i due candidati più votati.

Le schede per il turno di ballottaggio riportano, prestampati in due distinti appositi rettangoli, i nomi dei due candidati che hanno riportato al primo turno il maggior numero di voti con i contrassegni delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando, con la matita copiativa, un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato che si intende votare.

ELEZIONI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI DI REGIONI A STATUTO ORDINARIO (SCHEDA AZZURRA)

La scheda reca, all’interno di appositi rettangoli, i nomi e cognomi dei candidati alla carica di sindaco, a fianco dei quali sono riportati i contrassegni della lista con cui il candidato è collegato.
L’elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto:

– tracciando un segno di voto solo sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco; in questo caso il voto è valido sia per il candidato alla carica di sindaco, sia per la lista ad esso collegata;
– tracciando un segno di voto sia sul contrassegno di lista, sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata; anche in questo caso il voto è valido sia per il candidato alla carica di sindaco, sia per la lista ad esso collegata;
– tracciando un segno di voto solo sul contrassegno di lista; il voto è ugualmente valido sia per la lista votata, sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato;
– manifestando il voto di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; l’elettore infatti può scrivere il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) nelle righe stampate sotto il contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa; in tal caso il voto è valido sia per i candidati consiglieri votati, sia per la lista cui appartengono i candidati votati, sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.

E’ importante evidenziare che:

– le preferenze devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata;
– nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ogni elettore può manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale;
– nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza.

Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti si procede al turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco solo in caso di parità di voti fra i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Le schede per il turno di ballottaggio riportano, prestampati in due distinti appositi rettangoli, i nomi dei due candidati più votati che nella prima votazione hanno riportato esattamente lo stesso numero di voti con i contrassegni delle liste collegate. Per il ballottaggio il voto si esprime tracciando, con la matita copiativa, un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato che si intende votare.

Fonte http://www.interno.gov.it

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