Si vota per eleggere il Sindaco e i Consiglieri Comunali. Per i Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti il numero di candidati a Consiglieri Comunali con l’indicazione del candidato alla carica di Sindaco sono MINIMO 9 E MASSIMO 12. Possono essere nominati Assessori (MASSIMO 4, escluso il Sindaco) sia i Consiglieri comunali sia cittadini non consiglieri in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere comunale;
CHI PUO’ VOTARE (ELETTORATO ATTIVO)
Sono ELETTORI tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età entro il giorno della elezione ed iscritti nelle liste elettorali. ( art. 48 della Costituzione Italiana )
Sono, altresì,elettori i cittadini di uno stato membro dell’Unione Europea, per le sole consultazioni elettorali EUROPEE e AMMINISTRATIVE, residenti nel comune che presentino apposita istanza al sindaco.
CHI PUO’ ESSERE ELETTO (ELETTORATO PASSIVO)
Sono eleggibili a Sindaco e a Consigliere comunale gli elettori che abbiano compiuto il 18° anno di età, nel giorno fissato per la votazione.
Sono, altresì, eleggibili a consigliere comunale i cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea iscritti nelle apposite liste aggiunte.
SISTEMA ELETTORALE
L’elezione del Sindaco e del Consiglio è contestuale.
Ogni candidato sindaco è collegato ad una lista di candidati a consigliere comunale.
L’elezione avviene con il sistema maggioritario a turno unico.
Ogni candidato sindaco è collegato con una sola lista di candidati consiglieri.
Vince il candidato sindaco che ha ottenuto il maggior numero di voti, solo in caso di parità si procede al turno di ballottaggio
Alla lista del candidato sindaco eletto sono attribuiti i 2/3 dei seggi assegnati al consiglio, mentre i restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le altre liste.
Nell’ambito di ciascuna lista, i candidati vengono eletti consiglieri secondo l’ordine delle cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza; il primo seggio di ciascuna delle liste di minoranza è attribuito al candidato sindaco collegato non eletto.
In caso di ammissione e votazione di una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.
Qualora non vengano raggiunte tali percentuali l’elezione è nulla.
Non è prevista alcuna soglia di sbarramento per le liste ai fini della partecipazione all’assegnazione dei seggi.