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Fondi, differiti termini pagamento oneri urbanistici

Il Vice Sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’Assessore all’Urbanistica Claudio Spagnardi rendono noto all’utenza il differimento dei termini procedimentali e del pagamento degli oneri urbanistici.
Ciò in ragione delle misure che incidono sui procedimenti e sulle attività tecniche afferenti le pratiche edilizie e urbanistiche di cui all’articolo 1, comma 1 del Decreto Legge n°18 del 17 Marzo 2020 (cd. “Cura Italia”), le quali stabiliscono che ai fini del computo dei «termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio», non si terrà conto del periodo compreso tra il 23 Febbraio e il 15 Aprile 2020 (n°52 giorni) per tutti i procedimenti non conclusi alla data del 23 Febbraio 2020 o iniziati successivamente.
Il differimento di detti termini si applica anche ai procedimenti che si perfezionano in base al principio del silenzio-assenso allo scadere dei tempi fissati dalla normativa vigente di settore ovvero da quella sul procedimento amministrativo.
In base alla sopraindicata misura tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 Gennaio e il 15 Aprile 2020, conservano validità fino al 15 Giugno 2020.
Tra i procedimenti per cui opera detto differimento figurano: il rilascio del permesso di costruire e la relativa data inizio lavori; la presentazione della comunicazione di inizio dei lavori; la scadenza di Permessi di costruire (PdC), SCIA e SCIA alternativa, CILA; l’integrazione delle pratiche in caso di richieste di adempimenti; il pagamento delle rate del contributo di costruzione; le ingiunzioni per demolizioni, pagamento sanzioni ed escussione delle polizze fideiussorie a garanzia; le segnalazioni certificate di agibilità.
Tutti i titoli abilitativi (PdC, SCIA e SCIA alternativa, CILA) la cui scadenza era prevista nel periodo compreso tra il 31 Gennaio e il 15 Aprile 2020 sono pertanto da ritenersi validi fino alla data del 15 Giugno 2020.
Restano salve l’istruttoria e la verifica delle procedure, le quali a giudizio degli Uffici comunali competenti – che continuano ad operare nonostante le limitazioni e le precauzioni vigenti – necessitano di essere esperite per motivi particolari di interesse pubblico, ovvero ove sussistano elementi evidenti di dubbia legittimità edilizia e urbanistica.
Le suddette precisazioni operative saranno tempestivamente aggiornate in ragione di nuove misure governative.

 

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