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Formia, incarico di Taglialatela a Capo di Gabinetto. Cardillo Cupo:”illegittimo, foriero di danno all’erario comunale”

Il consigliere comunale, Avv. Pasquale Cardillo Cupo, ha inviato una lettera al Collegio dei Revisori dei Conti, al Sindaco Paola Villa, al Dirigente finanziario e personale, e al segretario generale, denunciando gravi profili di legittimità sulla nomina a capo di di gabinetto del comune di Formia affidato al dott. Mario Taglialatela.

Di seguito la lettere integrale:

Formia, 2 Agosto 2020

SPETTABILE COMUNE DI FORMIA

Al COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Al SINDACO COMUNE DI FORMIA

Al DIRIGENTE FINANZIARIO / PERSONALE

p/c SEGRETARIO GENERALE

Egr. Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Egr. Sig. Sindaco, Egr. Dirigente Finanziario e del Personale, il sottoscritto, Avv. Pasquale Cardillo Cupo, Consigliere Comunale del Comune di Formia e Consigliere Provinciale, da notizie stampa e da intervenuta pubblicazione del Decreto del Sindaco n. 29 del 24/07/2020, ha appreso della avvenuta nomina del Dott. Mario Taglialatela a CAPO DI GABINETTO DEL SINDACO.

Orbene, il citato decreto di nomina, a parere dello scrivente, sembra presentare vari profili di dubbia legittimità quali, indicativamente, l ’ inquadramento dello stesso in categoria contrattuale C quando tra il personale da coordinare nello Staff del Sindaco vi è personale inquadrato nella superiore categoria D (funzionario) ; oppure incarico conferito al 50% dell ’ orario a tempo pieno quando nella deliberazione di Giunta n. 204 del 23/07/2020 (un solo giorno prima della nomina!) l ’ incarico è previsto a tempo pieno ; il doversi rapportare dell ’ incaricato con Dirigenti e Funzionari di categoria D pur essendo inquadrato in Categoria C, e con chiari compiti di studio, redazione atti e coordinamento.

Con il presente atto si intende segnalare al Collegio, al Sindaco ed al competente Dirigente, e in tal senso se ne richiede l ’ intervento nelle funzioni decisionali e di controllo contabile come per legge, su un evidente profilo di danno erariale.

Al Collegio dei Revisori dei Conti ed al Dirigente del Settore Finanziario e del Personale si prospetta quanto segue :

  • L ’ art. 90 del TUEL stabilisce che al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il CCNL del comparto funzioni locali (comma 2) ;
  • quindi, ai sensi del comma 1 e 2 dell ’ art. 90 TUEL, non è possibile nominare/assumere un componente dell ’ Ufficio di Staff del Sindaco a titolo gratuito.

E’ noto che il Dott. Mario Taglialatela, nato nel 1943, ex dipendente pubblico con qualifica dirigenziale, è in quiescenza da molti anni.

L ’ art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, convertito dalla Legge n. 135/2012, prevede per la Pubblica Amministrazione :

– il divieto di attribuire incarichi di studio e consulenza a soggetti già lavoratori collocati in quiescenza ;

– il divieto di conferire a tali soggetti incarichi dirigenziali o direttivi ;

– la possibilità di attribuire tali incarichi a titolo gratuito ;

– qualora trattasi di incarichi dirigenziali e direttivi: “ ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione ”.

La normativa citata, del resto, appare molto chiara ed inequivoca, ed il suo disposto è stato ulteriormente chiarito e confermato dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con le Circolari 6/2014 e 4/2015 con le quali si afferma che :

AI FINI DELLA APPLICAZIONE DEI DIVIETI, OCCORRE PRESCINDERE DALLA NATURA GIURIDICA DEL RAPPORTO, DOVENDOSI INVECE CONSIDERARE L ’ OGGETTO DEL CONTRATTO ”;

– “ IN ASSENZA DI ESCLUSIONI AL RIGUARDO, DEVONO RITENERSI RIENTRANTI NEL DIVIETO ANCHE GLI INCARICHI DIRIGENZIALI, DIRETTIVI, DI STUDIO, COORDINAMENTO O DI CONSULENZA NELL ’ AMBITO DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEGLI ORGANI POLITICI .

In buona sostanza il Ministero prima, la procura contabile, la Corte dei Conti e i vari Tribunali della Repubblica chiamati a pronunciarsi sull ’ abuso di ufficio dopo, hanno “bollato” come inutile (patetico mi sia consentito aggiungere) il tentativo di taluni Enti di inquadrare come usciere chi viceversa svolgeva funzioni di studio e coordinamento al solo fine di eludere la legge, ragione per cui le Circolari e le Sentenze hanno chiaramente fatto riferimento al criterio oggettivo ; nel caso di specie, peraltro, tale problema a onore del vero neanche si pone laddove il Sindaco nel suo Decreto è stato tranciante nell’attribuzione al Dott. Taglialatela di ruoli espressamente vietati per legge.

Ancora, giova evidenziare al Collegio, al Sindaco ed al Segretario Generale, che lo scrivente ha potuto agevolmente verificare che sulla problematica è intervenuta più volte anche la Corte dei Conti sia in funzione di controllo per l ’ espressione di pareri che in funzione di Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello

Stato : TUTTE PRECISANO CHE LA NORMA INTRODUCE NEL SISTEMA UN DIVIETO GENERALIZZATO AL CONFERIMENTO DI INCARICHI A SOGGETTI IN QUIESCENZA (così SCCLEG 35/2014/PREV; SCCLEG 6/20157PREV ed anche n. 27/2014, 28/2014, 29/2014, 30/2014, 35/2014, 1/2015 e altre con le quali si specifica che: “ TALE IMPEDIMENTO APPARE FONDATO SU UN ELEMENTO OGGETTIVO CHE NON LASCIA SPAZIO A DIVERSE OPZIONI INTERPRETATIVE”).

Il divieto in questione viene ribadito anche dalle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei Conti come, più di recente, con la Deliberazione n.405/2019/PAR e n. 180/2018/PAR della Sezione Regionale Lombardia ; con la Deliberazione n. 38/2018/PAR della Sezione Regionale Basilicata.

Peraltro, tale normativa nazionale è stata di recente ritenuta compatibile con il diritto comunitario da Corte di Giustizia U.E. Sezione VIII – Sentenza 2 aprile 2020, chiamata a pronunciarsi sul tema.

A parere dello scrivente, quindi, l ’ incarico conferito al dott. Mario Taglialatela, ultrasettantenne in quiescenza, rientra palesemente nei divieti di legge di cui sopra per cui il trattamento economico attribuito allo stesso con il Decreto del Sindaco n. 29 del 21/07/2020 è assolutamente illegittimo, foriero di danno all’erario comunale e con fortissimi rischi di profili di penale responsabilità quanto ad una possibile contestazione di abuso di ufficio, con tutte le conseguenze che in caso di accertamento la Legge Severino prevede.

Al Dott. Taglialatela, stimato professionista, vengono infatti CONCRETAMENTE, E PERSINO FORMALMENTE (!), attribuite le seguenti funzioni tutte violative dell ’ art. 5 del D.L. n. 95/2012, cv in L. 135/2012 e s.m.i. :

– CAPO DI GABINETTO : è evidente che trattasi , senza ombra di dubbio, di funzione perlomeno direttiva in quanto, come chiarito sopra, la giurisprudenza richiede che si consideri l ’ effettivo incarico svolto e il Capo di Gabinetto dirige lo Staff del Sindaco e si rapporta alla struttura dirigenziale dell ’ Ente ;

– l ’ inquadramento in categoria contrattuale C rileva ai soli fini della retribuzione (illegittima) e non delle funzioni concretamente esercitate ;

– che non residui alcun margine di dubbio, è proprio specificato nello stesso decreto emesso in maniera illegittima dal Sindaco del Comune di Formia, laddove le funzioni attribuite al Dott. Taglialatela dal punto 5) del citato Decreto n. 29/2020 sono ESATTAMENTE quelle vietate (inconferibili), o consentite nei limiti di legge e cioè per un anno e non retribuibili, quali :

a) redazione di documenti, b) relazioni, c) memorie, d) coordinamento, e) studio, f) elaborazione di documenti e altro, in quanto trattasi di incarichi di studio e consulenza che richiedono, e presuppongono, competenze specialistiche in capo ad esperti (Corte dei Conti – Sezioni Riunite in sede di controllo, Delibera 15 febbraio 2005, n. 6/CONTR/05) e perciò vietate nei limiti chiariti.

Illustre Collegio dei Revisori dei Conti, Egr. Sig. Sindaco e Dirigente Finanziario/Personale del Comune di Formia, pertanto e senza entrare ulteriormente nel merito di quanto statuito in Sentenze e Provvedimenti della Procura Contabile, in funzione del mio duplice ruolo di controllo, quale consigliere comunale e provinciale in altro Ente sovraordinato, ritengo

che quanto sopra specificato RAPPRESENTI UN CHIARO DANNO ALL ’ ERARIO COMUNALE, CHE SI MATURA ED AGGRAVA

COSTANTEMENTE CON IL TRASCORRERE DEI GIORNI PER LE COMPETENZE ECONOMICHE CHE NEL FRATTEMPO MATURANO IN CAPO AL SOGGETTO (ILLEGITTIMAMENTE) NOMINATO / ASSUNTO QUALE CAPO DI GABINETTO.

Per questi motivi si chiede al Collegio dei Revisori dei Conti di chiarire se l ’ incarico in esame risulti essere conforme a legge o è causativo di un (perdurante) danno all ’ Erario comunale, nonché al Sindaco e al Segretario Generale, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di adottare tutte le decisioni del caso al fine di risolvere in via definitiva ed urgente la sopra citata problematica, nonché – e non da ultimo – al Dirigente Finanziario/Personale di adottare tutti i provvedimenti del caso in relazione alle specifiche competenze di controllo del bilancio e della legittimità di assunzione del personale, così come da specificatamente evidenziato in modo particolare dalla vigente normativa in materia.

La presente, allo stato, viene indirizzata unicamente agli organi ritenuti di competenza e con fine collaborativo, riservandosi tuttavia in caso di persistenza di tale oggettiva anomalia di procedere ad opportuna segnalazione alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti per gli aspetti erariali e alle Autorità competenti per eventuali aspetti penalmente rilevanti.

Del resto i profili critici nella vicenda in parola non terminano neanche con la citata inconferibilità dell ’ incarico ; infatti non potranno inoltre che porsi in capo al citato Dott. Taglialatela non solo problemi per quanto attiene alla citata non conferibilità dell ’ incarico in parola per le motivazioni

Giuridiche sopra esposte – per i quali è peraltro prevista espressa dichiarazione nelle mani del Sindaco e/o del Segretario Generale – ma anche di oggettiva incompatibilità.

Infatti, appare evidente come nel caso di specie si palesino anche evidenti profili di una possibile situazione di incompatibilità, per conflitto di interessi, del nominato derivanti dalla circostanza, per quanto a conoscenza, che lo stesso rivesta CONTEMPORANEAMENTE le funzioni di GAPO DI GABINETTO sia presso il Comune di Ventotene, sia presso il Comune di Formia (dal 24/07/2020).

Orbene, è noto a tutti come il Comune di Ventotene sia socio della Società pubblica FORMIA RIFIUTI ZERO, per cui la sua funzione di Capo di Gabinetto è in re ipsa conflittuale con la rappresentanza e la tutela delle ragioni di entrambi i Comuni, soprattutto in caso di conflittualità, interessi o scelte decisionali diverse.

Infatti, quando anche al di fuori delle ipotesi di cui sopra la persona del Dott. Taglialatela, in funzione pubblica di Capo di Gabinetto delegato (dai Sindaci dei due Comuni, come più volte già avvenuto) a partecipare, o anche solo presenziare, alle sedute (operative o non) della FRZ, quale interesse pubblico tutelerebbe ? Quello del Comune di Formia o quello del Comune di Ventotene ? E in caso di nomina o scelta dell ’ AU della citata Società quale direttiva dei due Enti lo stesso intenderebbe coltivare a discapito dell ’ altro Ente ?

Evidente come la segnalazione di tali illegittimità abbia il mero fine di tutelare gli interessi del Comune e, quindi, dei Cittadini, confidando nella pronta risoluzione della vicenda così da evitare di dover notiziare anche le Autorità Giudiziarie del caso.

Cordialità Avv. Pasquale Cardillo Cupo Consigliere Comunale

redazione

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