ART. 1– Istituzione del Registro delle Unioni Civili.
E’ istituito, all’interno dell’anagrafe comunale, presso il Comune di Formia il Registro delle Unioni Civili.
ART. 2 Definizione.
Per unione civile si intende il rapporto di reciproca assistenza morale e materiale tra due persone maggiorenni, dello stesso o diverso sesso, legate da vincoli affettivi, tra le quali non vi siano relazioni derivanti da matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela e amministrazione di sostegno.
I soggetti legati da tale rapporto, coabitanti e residenti nel comune di Formia, possono chiedere l’iscrizione al Registro delle Unioni Civili, secondo le disposizioni che seguono.
Ai fini del presente Regolamento le Unioni Civili ricadono nella definizione di famiglia anagrafica di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 223/1989 quali: “insieme di persone legate da vincoli affettivi coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune” (art. 4 comma 1 D.P.R. n. 223/1989, Nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente)
ART. 3– Finalità.
Il Comune di Formia, nell’ambito della propria autonomia amministrativa: tutela la piena dignità umana e sociale delle Unioni Civili e ne promuove il pubblico rispetto; adotta tutte le iniziative utili a sollecitare una norma statale che riconosca e regolamenti, anche in via generale, le Unioni Civili quale “forma di comunità” connotata dalla stabile convivenza tra due persone “idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della personalità nella vita di relazione” (Corte Cost. n. 138/2010 e n.170/2014); garantisce i principi di libertà individuale ed assicura in ogni circostanza la parità di trattamento dei cittadini, favorendone l’integrazione nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio.
L’Amministrazione Comunale, nel suo impegno generale ad eliminare le condizioni di svantaggio e di disagio economico e sociale, attraverso atti e disposizioni degli Assessorati, degli Uffici ed Organi competenti, tutela e sostiene anche le Unioni Civili, garantendo pari condizioni di accesso in ogni area di proprio intervento quali, indicativamente e non esaustivamente: casa, sanità e servizi sociali, politiche per giovani, genitori e anziani, cultura, sport e tempo libero, infanzia, genitorialità, formazione, scuola e servizi educativi, diritti, partecipazione e pari opportunità, trasporti.
ART.- 4 Requisiti per l’iscrizione e il rilascio dell’Attestato.
L’iscrizione può essere richiesta da due persone maggiorenni, dello stesso o di diverso sesso, legate tra loro da un vincolo affettivo inteso come reciproca assistenza morale e materiale, secondo la definizione di cui all’art. 2, entrambi, all’atto della richiesta medesima, residenti anagraficamente nel Comune di Formia e qui coabitanti.
Per le iscrizioni nel Registro amministrativo delle Unioni Civili entrambi i richiedenti devono presentarsi personalmente presso l’Ufficio Comunale competente, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, ed ivi compilare la domanda di iscrizione del Registro Amministrativo delle Unioni Civili, secondo il modello prestabilito, corredata dalla documentazione e/o dalle dichiarazioni sostitutive relative alla sussistenza dei requisiti indicati al comma precedente.
L’iscrizione non può essere richiesta da coloro che facciano già parte di una diversa Unione Civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate, fino al momento dell’annotazione della loro separazione personale sull’atto di matrimonio, o che siano legate tra loro da vincoli, fino al IV grado, di parentela o affinità, adozione, tutela, curatela e Amministrazione di sostegno.
Il regime amministrativo delle Unioni Civili si applica ai cittadini italiani, altri comunitari e stranieri iscritti nell’anagrafe del Comune di Formia, che abbiano costituito famiglia anagrafica ai sensi della legge n. 1228 del 24 dicembre 1954 e del DPR n. 223 del 30 maggio 1989.
Per l’accertamento di tale requisito rilevano esclusivamente le risultanze del registro della popolazione residente nel Comune di Formia.
L’Amministrazione Comunale rilascia, su richiesta degli interessati l’“Attestato di Unione Civile” basata sul vincolo affettivo.
L’attestato è rilasciato per gli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti da Atti e Disposizioni dell’Amministrazione Comunale.
L’attestato può essere sostituito dalla dichiarazione dell’interessato ai sensi degli artt. 46 e ss. del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
ART. 5 – Cancellazione dal Registro.
Il venir meno dei rapporti affettivi e di reciproca assistenza morale e/o materiale comporta la cessazione dell’esistenza della famiglia anagrafica ai sensi degli artt. 4 e 10 del D.P.R. n. 223 del 30.05.1989 e la cancellazione dal Registro delle Unioni Civili.
Su richiesta di entrambi i soggetti facenti parte dell’Unione Civile, l’Ufficio, in qualsiasi momento e senza particolari formalità o procedimenti, dispone la immediata cancellazione dal Registro. In assenza di richiesta congiunta, l’Ufficio provvede alla cancellazione, trascorsi 30 gg. dalla comunicazione ai sensi dell’art. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che, immediatamente, effettua all’altro soggetto interessato.
La richiesta di cancellazione è obbligatoria per ciascuno dei componenti dell’Unione Civile nel caso in cui vengano meno uno o più requisiti per l’iscrizione al registro e deve essere presentata entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, unitamente alla documentazione eventualmente necessaria.
L’Ufficio competente che sia venuto comunque a conoscenza di fatti che comportino la cancellazione dal Registro, per i quali non siano state rese le prescritte dichiarazioni, deve, senza indugio, invitare gli interessati a renderle, informandoli contestualmente, ai sensi della L. 241/90, dell’avvio del procedimento di cancellazione. Trascorsi i termini di rito, l’Ufficio competente provvede alla cancellazione notificando agli interessati il provvedimento assunto.
La violazione degli obblighi di comunicazione di cui ai commi precedenti comporta la immediata decadenza dei benefici eventualmente ottenuti medio tempore, in ragione della iscrizione al Registro delle Unioni Civili, dagli interessati inadempienti.
In ogni caso la sussistenza o meno dei requisiti della coabitazione e/o della residenza nel comune di Formia va debitamente verificata presso i registri dell’Ufficio Anagrafe della popolazione residente, fermi i poteri comunali di accertamento ed indagine.
L’Unione Civile cessa con la morte di uno dei soggetti interessati, fatti salvi i benefici che il Comune nell’ambito della propria competenza, abbia attribuito alla coppia unita civilmente, dei quali, previa verifica della permanenza dei requisiti, continua a godere il soggetto superstite. Gli effetti di tali effetti cessano automaticamente all’atto di una nuova iscrizione all’interno del Registro delle Unioni Civili.
ART. 6 – Procedimento.
Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel Registro amministrativo delle unioni civili viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni.
La comunicazione dei dati contenuti nel Registro è consentita esclusivamente agli interessati ed organi della Pubblica Amministrazione per lo svolgimento dei procedimenti di propria competenza.
La diffusione dei dati contenuti nel Registro non è consentita.
ART. 7 – Ambito e modalità di applicazione.
La disciplina comunale delle Unioni Civili ha rilevanza esclusivamente amministrativa, ai fini e per gli effetti previsti dal presente Regolamento, fatta salva ogni competenza riservata allo Stato ed ad ogni altra Pubblica Amministrazione in materia di anagrafe, stato civile e diritto di famiglia.
Con successiva delibera della Giunta Comunale da assumersi entro 30 giorni dalla esecutorietà del presente Regolamento si provvederà alla individuazione delle modalità generali di tenuta del Registro ed alla adozione ogni atto di natura organizzativa.