Battaglia iniziata ad aprile con la proposizione del ricorso della De Vizia (difesa dall’avv. prof. Angelo Clarizia) contro la sua esclusione dalla gara novennale per il servizio di raccolta dei rifiuti, bandita dal Comune di Gaeta, poi il repentino ritiro della sua cautelare il giorno prima dell’udienza del 23.05.2013, e due successivi ricorsi dell’impresa per motivi aggiunti, di cui l’ultimo avverso il bando della nuova gara europea, indetta ad ottobre dall’Ente comunale.
L’ordinanza del TAR, emessa in data 21 novembre 2013, consente, pertanto, al Comune di proseguire la nuova gara, per la quale oggi scade il termine entro cui le imprese possono presentare la domanda di ammissione.
“Nel corso di questa vicenda abbiamo sempre avuto fiducia nella giustizia amministrativa e nei nostri avvocati – sottolinea l’Assessore all’Ambiente Alessandro Vona – con l’ordinanza del TAR viene sventato il subdolo tentativo di far passare la nostra Amministrazione come quella che scavalca procedure e norme. Si è, invece, ampiamente palesato che gli atti da noi prodotti sono in piena regola e che abbiamo operato nel mero rispetto della normativa vigente“.
A seguito dell’esclusione della De Vizia dalla prima gara, nella quale figurava quale unica partecipante, il 1° agosto scorso il Consiglio Comunale aveva approvato le nuove linee guida per il miglioramento del servizio, introducendo importanti novità nel sistema di raccolta dei rifiuti, poi attuate in occasione della gara indetta ad ottobre.
“Abbiamo dimostrato in giudizio – afferma l’Avv. Scafetta, – che il Consiglio Comunale di Gaeta, nell’ambito dei suoi poteri, aveva correttamente proceduto ad una nuova valutazione dell’esigenza e dell’interesse pubblico originario in tema di igiene urbana, ritenendo superato il servizio richiesto nella gara indetta nel 2012. Viceversa la De Vizia nei suoi motivi aggiunti non ha né impugnato le nuove linee guida, né è riuscita a rilevare alcun vizio autonomo della nuova gara, limitandosi a dedurre una pretesa illegittimità derivata dalla sua originaria esclusione dalla prima procedura. Il TAR, nel respingere l’istanza cautelare dell’impresa, ha accolto le nostre eccezioni perché la ricorrente, avendo chiesto la sospensiva solo del nuovo bando, trascurando tuttavia quella della sua esclusione, avrebbe potenzialmente provocato la paralisi del servizio. Per un verso, infatti, la nuova gara si sarebbe bloccata, né il Comune avrebbe potuto riammettere la De Vizia e proseguire nella gara precedente, in quanto, allo stato, l’impresa sarebbe rimasta esclusa in mancanza di una sospensiva. In più il Collegio ha giustamente condiviso il rilievo della difesa comunale che, finanche in caso di ipotetico accoglimento del ricorso, la De Vizia, pur essendo l’unica partecipante alla gara, non acquisirebbe alcun diritto all’aggiudicazione (né al richiesto risarcimento), dovendo ancora il Comune procedere alla valutazione della sua offerta tecnica, per la quale il Disciplinare prescrive, tra l’altro, che occorre raggiungere un punteggio minimo“.
Comunicato stampa Comune di Gaeta
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