Gaeta/M5S: I beni storici non si toccano

Apriva il cantiere di Villa delle Sirene e per l’ennesima volta mancava l’esposizione del cartello dei lavori “obbligatorio”. Lo abbiamo denunciato ed è bastata una sola notte per vederlo apparire purtroppo sprovvisto della maggior parte delle preziose informazioni (leggi qui). A nostro avviso, non installarlo o installarlo senza i dettagli per la trasparenza previsti dalla legge, è praticamente la stessa cosa, dunque ci sentiamo presi in giro per l’ennesima volta!

Ma non finisce qui. Sappiamo anche che tutti i beni considerati storici, non possono essere distrutti o modificati.

Non lo dice la Plebe al Marchese del Grillo, ma lo ha stabilito la Legge 1 giugno 1939 n. 1089 – Tutela delle cose di interesse artistico e storico, pubblicata sulla G.U. n. 184 dell’8 agosto 1939 (in parte modificata con il D.lgs. n. 490 del 1999 – T.U. beni culturali e ambientali) abrogato dall’art. 184, comma 1 del nuovo testo unico (decreto legislativo 42/2004). In particolar modo, non possono essere modificate le cose che abbiano interesse archeologico, ma anche artistico e storico di autori non viventi o la cui esecuzione risalga ad oltre 50 anni, (tra le varie) sono compresi le ville, i parchi e i giardini.

IMG_0004Possiamo subito fare l’esempio di Villa delle Sirene che sta per essere completamente stravolta, andrebbe invece esclusivamente ristrutturata mantenendo intatto l’aspetto originario con al suo interno, il monumento ai caduti della 1° guerra mondiale, il quale rientra anche nella previsione della legge 78/2001 art. 2 – Tutela del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale. Dunque il monumento non va spostato o toccato o riposizionato senza specifica autorizzazione ministeriale.

Un altro esempio è quello dell’ancor più antico tratto del Lungomare dei Bastioni, già parzialmente minato da un sindaco di circoscritte vedute, è oggi ancora a rischio di definitiva distruzione da parte dell’attuale amministratore, che pare decida tutto da solo senza ascoltare le opposizioni, la Giunta e la cittadinanza, e forse neanche consultandosi presso il Ministero dei Beni Culturali (come spiega l’Art. 19, ossia l’obbligo di contattare la sovraintendenza competente, e rendere disponibili i progetti per le opportune valutazioni).

L’Art. 14, infatti, prevede che il Ministro interroghi il consiglio superiore delle antichità e delle belle arti per assicurare la conservazione ed impedire il deterioramento dei beni indicati agli Art. 1 e 2, appartenenti a province, comuni, enti o istituti…. Dunque non si può stravolgere o distruggere completamente questo patrimonio storico per modificarlo a proprio gusto e piacimento, come sta facendo il sindaco di Gaeta.

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