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I buoni postali e il taglio retroattivo degli interessi. I consigli di Confconsumatori Latina

Sono ormai numerose le segnalazioni, pervenute anche presso la sede provinciale dei Confconsumatori Latina, di possessori di buoni postali, emessi nel 1983, che alla scadenza hanno appreso, presso gli uffici postali, che gli interessi agli stessi spettanti sono di gran lunga inferiori rispetto alle somme riportate nel retro del titolo, in virtù del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 con il quale è stato deciso un taglio retroattivo dei tassi di interesse per una serie di buoni postali.

Secondo Confconsumatori la decurtazione degli interessi dei buoni postali provoca un grave ed ingente danno per un notevole numero di risparmiatori italiani. «Ci chiediamo se i possessori dei buoni siano mai stati avvertiti, prima della scadenza, degli effetti del decreto ministeriale del 13 giugno 1986. E, nel caso, in che modo?»

Ci troviamo, probabilmente, di fronte all’ennesimo caso di violazione degli obblighi di informazione ai danni dei consumatori. La semplice pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale non è, infatti, idonea a rendere edotto il risparmiatore della modifica dei tassi di interessi applicabili.

Confconsumatori segnala un’importante sentenza resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite la quale – pur riguardando non buoni ordinari ma buoni a termine, comunque soggetti alle decurtazioni di cui al decreto ministeriale del 13 giugno 1986 – ha sancito il principio che il contrasto tra il tasso di interesse apposto sul titolo e quello risultante dal decreto deve essere risolto dando la prevalenza al primo.

«Consigliamo ai risparmiatori – afferma l’avv. Franco Conte Presidente della Federazione Provinciale di Latina Confconsumatori – di non firmare la liberatoria che, al momento dell’incasso, Poste Italiane richiede al possessore del titolo. Qualora il consumatore decida di incassare il titolo al momento della scadenza, al fine di non precludersi eventuali azioni legali per la tutela dei propri diritti, è opportuno che precisi che le somme corrisposte sono accettate a mero titolo di acconto sulla maggior somma allo stesso spettante con riserva di agire, anche giudizialmente, per il recupero di quanto ulteriormente dovuto»

(Comunicato Stampa Confconsumatori Latina)

redazione

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