Capita spesso di essere vittime ignare di un disservizio da parte dei gestori di telefonia mobile o fissa i quali più e più volte interrompono l’erogazione del servizio ovvero si rendono responsabili di malfunzionamenti vari, passando poi altresì per fatturazioni illegittime con addebiti di voci per servizi mai richiesti, mai attivati e mai usufruiti.
Esiste, nel modello di legislazione Italiana, la possibilità per il singolo cittadino, anche senza l’assistenza di un legale, di presentare una istanza di conciliazione dinanzi al Comitato regionale per le comunicazioni territorialmente competente ( Co.re.com ) al fine di ottenere un equo indennizzo per il disservizio subito ovvero al fine di ottenere il rimborso di somme eventualmente pagate in eccedenza ( classico esempio: pagamento con RID bancario ).
La conciliazione Corecom, fissata con udienza solitamente a distanza di 3-4 mesi dall’inoltro dell’istanza, rappresenta un momento di mediazione in cui le parti, preferibilmente assistite da legali, tentano di stabilire, con spirito conciliativo, una indennità ( si noti non un risarcimento del danno ) commisurata alla lesione subita e normativamente ancorata a dei valori ben precisi stabiliti da tabelle vincolanti per ogni giorno di disservizio.
Al termine della conciliazione, se di esito positivo, viene redatto un verbale di conciliazione che rappresenta di per sè titolo esecutivo. Pertanto, laddove il Gestore non dovesse versare l’importo riconoscito, l’utente ha la possibilità di porre immediatamente in esecuzione il titolo senza la necessità di richiedere una Sentenza ovvero un Decreto Ingiuntivo.
Si analizzeranno nei prossimi articoli taluni punti deboli dell’istituto qui sommariamente esplicato, a modesto avviso dello scrivente, ma, ad ogni buon conto, può senz’altro concludersi affermando la estrema utilità dell’istituto della conciliazione Corecom specie alla luce della gratuità della procedura, della estrema rapidità di definiione in prima istanza ( rispetto ai tempi biblici della giustizia ordinaria ) ed anche della previsione normativa come “titolo esecutivo” del verbale di conciliazione il che, di per sè, offre notevoli tutele e rassicurazioni sull’effettivo immediato pagamento dell’indennità riconosciuta.
Avv. Bruno Redivo
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