Talvolta la buona fede e le buone azioni vengono ricompensate e lo vediamo in questo articolo nel quale si parlerà di rimborsi.
L’Inps ha voluto chiarire con una circolare di qualche giorno fa come ci fosse una discrepanza tra contributi dovuti e no. I datori di lavoro l’hanno presa bene perché verrà riconosciuta la loro solerzia nel pagare chi lavora in modo impeccabile.

Partiamo dall’articolo 2 della Legge n. 92/2012 che stabilisce come il contributo addizionale previsto e, di conseguenza, l’incremento previsto in occasione di ogni rinnovo, non si applica ai contratti di lavoro stipulati con i lavoratori extra, coloro che prestano servizi di durata non superiore a 3 giorni nel settore del turismo e dei cosiddetti “pubblici esercizi”.
L’Inps ha voluto chiarire l’aspetto ulteriormente e lo ha fatto con il messaggio n. 913 del 14 marzo scorso. L’istituto previdenziale sottolinea, a integrazione della circolare n. 91 del 4 agosto 2020, che le attività dei settori del turismo e dei “pubblici esercizi” devono essere integrate anche con le attività di “mense e ristorazione collettiva” con i codici ATECO 56.29.10 e CSC 7.07.05 e del “catering”con i codici ATECO 56.29.20 – 56.21.00 e CSC 7.07.05.
L’inps spiega come ottenere il contributo addizionale: festeggiano i datori di lavoro
Secondo la normativa, il contributo addizionale previsto, dunque, non si applica ai contratti di lavoro stipulati con i lavoratori extra. Questi contratti, che riguardano prestazioni brevi nel settore turistico, ristorativo e alberghiero, sono esentati dal versamento del contributo addizionale NASpI. La legge stabilisce chiaramente che il contributo addizionale non è dovuto per le prestazioni brevi, che sono regolamentate da altri specifici contratti collettivi. Ma se un datore di lavoro ha versato lo stesso, cosa succede?

Per i datori di lavoro che, fino alla pubblicazione del messaggio Inps, avessero versato il contributo addizionale NASpI, è previsto un recupero della contribuzione. Dovranno usare il codice “L810” per il recupero del contributo addizionale, recupero che può essere effettuato nei flussi UNIEMENS dei tre mesi successivi alla pubblicazione del messaggio. Il codice L810 indica il recupero del contributo addizionale ai sensi dell’art. 2, comma 30 della legge 92/2012.
Nel caso in cui i lavoratori extra non siano più attivi al momento della pubblicazione del messaggio, i datori di lavoro sono tenuti a inviare un flusso di regolarizzazione per l’ultimo mese di attività del lavoratore. Anche in questo caso, dovrà essere utilizzato il codice L810 per indicare il recupero della contribuzione non dovuta, assicurando che la posizione contributiva sia correttamente aggiornata.