La casa intestata può tornare al donante in un caso: sentenza 3811 Cassazione

Una recente sentenza della Cassazione (la n. 3811 del 2024) chiarisce in quale caso una casa intestata a un soggetto può tornare al donante.

La situazione è più o meno questa: a un soggetto viene regalata una casa in cambio di una promessa di futuro sostegno nei confronti del donatario. Ma cosa succede se il beneficiario del dono non rispetta ciò che aveva garantito a chi gli aveva intestato in dono l’immobile? Può essere in qualche modo punito se, dopo aver avuto intestata la casa, non ha aiutato e sostenuto in alcun modo chi gliel’ha regalata?

Cassazione: sentenza sulla revoca della donazione della casa
La casa intestata può tornare al donante in un caso: sentenza 3811 Cassazione – gazzettinodelgolfo.it

Ebbene, ora la legge dice che, in certi casi, il donante può chiedere di revocare la donazione. Ciò è possibile se il beneficiario si è dimostrato del tutto ingrato verso chi lo ha premiato con il regalo. Non basta però che la persona che ha ricevuto il dono non mantenga la promessa iniziale… Per annullare la donazione, è necessario che la persona ricevente mostri un comportamento davvero irrispettoso e riveli anche un sentimento profondo di avversione verso chi ha fatto il regalo.

Donazione di un immobile revocata: la sentenza n. 3811 della Cassazione

La sentenza 3811 del 2024 della Corte di Cassazione si è espressa proprio su tale fattispecie. Ovvero sulla possibilità che una casa donata e intestata a un soggetto possa tornare a chi l’aveva donata dopo che il beneficiario non ha rispettato i patti alla base del dono. Con la sentenza n. 3811 della Cassazione del 12 febbraio 2024 si è ragionato appunto sui confini giuridici della revoca di una donazione per ingratitudine.

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Donazione di un immobile revocata: la sentenza n. 3811 della Cassazione – gazzettinodelgolfo.it

Il caso è nato da un trasferimento di proprietà immobiliare in cui la donataria si era impegnata ad assistere il donante (come badante, insomma) senza alcun corrispettivo. Ciononostante la beneficiaria del dono non ha adempiuto agli obblighi di assistenza.

La Corte d’Appello di Venezia aveva accolto la revoca della donazione per ingratitudine, dopodiché, a seguito di ricorso della beneficiaria dell’immobile, la Cassazione ha ribaltato questa decisione, sostenendo però che il mero inadempimento degli obblighi non costituisce un motivo bastevole a decretare la revoca della donazione.

Per la Cassazione, la revoca può arrivare se l’atteggiamento del beneficiante si rivela massimamente irrispettoso della dignità del donante. La Corte ha insomma evidenziato che è necessaria una profonda avversione. E serve anche un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante. Sono in presenza di queste due evidenze si può per giustificare la revoca per ingratitudine.

Se quindi non c’è prova di un comportamento grave del donatario che leda o abbia leso in maniera evidente l’onore o il decoro del donante, e se manca un chiaro sentimento di avversione, non si può ottenere la revoca. Ed ecco perché alla fine il donante non ha ottenuto la revoca del dono. La Cassazione, con la sentenza 3811 del 2024 ha stabilito che l’inadempimento degli obblighi da parte della donataria non era sufficiente per giustificare la revoca della donazione per ingratitudine.

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