La commissione bilancio ha votato, in maniera del tutto illegittima, la modifica dello statuto della Formia Rifiuti Zero che prevede la possibilità per la stessa di gestire anche la sosta ed i parcheggi.
Abbiamo tentato fin da subito di bloccare un’altra operazione esclusivamente elettorale spiegando che ciò non era possibile, non è infatti possibile far effettuare un servizio pubblico (gestione rifiuti) ed uno strumentale (gestione sosta) alla stessa società pubblica, ed abbiamo chiesto di rinviare il parere sulla delibera in modo da poter realizzare ulteriori approfondimenti ma evidentemente la fretta era troppa. In commissione bilancio visto che parlavamo una lingua evidentemente diversa abbiamo così deciso di non votarla astenendoci da qualsiasi voto in quanto i nostri dubbi su tale operazione erano eccessivi. Così la delibera è passata con il voto favorevole di PD-FI-SEL.
Ebbene i nostri forti dubbi diventano nuovamente realtà con la recente sentenza 257/2015. “La sentenza evidenzia in termini sostanziali come le società strumentali costituiscano una longa manus delle amministrazioni pubbliche, operando essenzialmente per queste ultime e non già per la collettività, proprio questo aspetto determina la deroga ai principi di concorrenza, non discriminazione e trasparenza, contemperata dal divieto previsto dall’art.13 della legge 248/2006; divieto che trova la sua ragione non tanto dalla partecipazione delle amministrazioni pubbliche al capitale delle particolari società, ma dall’elemento oggettivo della strumentalità, che fa di questo tipo di persone giuridiche null’altro che una naturale proiezione delle amministrazioni costituenti o partecipanti. Il Consiglio di Stato rileva come la qualificazione differenziale tra attività strumentale e gestione dei servizi pubblici debba essere riferita non all’oggetto della gara, bensì all’oggetto sociale delle imprese partecipanti ad essa, in quanto il divieto di fornire prestazioni a enti terzi colpisce le società pubbliche strumentali alle amministrazioni locali, che esercitano attività amministrativa in forma privatistica e non, invece, le società destinate a gestire servizi pubblici locali che esercitano attività d’impresa di enti pubblici”.
Le implicazioni della sentenza si proiettano anche sui piani di razionalizzazione, che le amministrazioni locali devono adottare entro il 31 marzo, poiché l’obbligo di gestione separata tra servizi pubblici e servizi strumentali non risulta compatibile con i principi di riduzione del numero di società dettati dal comma 611 dell’art. 1 della legge 190/2014.
Ma ormai lo hanno capito tutti Formia, per questa variegata maggioranza, è un caso a parte …
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