L’AdE ha voluto chiarire come e perché i lavoratori possono ottenere detrazioni fiscali per le polizze vita pagate come benefit.
Il tema è quello del trattamento fiscale delle polizze vita. La confusione sulla questione è tanta, visto che le polizze vita pagate dal datore di lavoro per i dipendenti sono soggette a diverse leggi e regolamenti. Con l’interpello n° 218/2024 l’Agenzia delle Entrate ha voluto dunque offrire un chiarimento per mettere ordine nella questione.
Esistono varie agevolazioni fiscali per chi ha polizze vita pagate dal datore di lavoro, il più delle volte sotto forma di benefit, ma bisogna sempre considerare le varie norme per capire esattamente come applicarle. L’AdE parte analizzando la detrazione del 19%… L’articolo 15, comma 1, lettera F, del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) dice che il lavoratore può detrarre tale percentuale dei premi assicurativi pagati per coprire il rischio vita o l’invalidità permanente (con invalidità di almeno il 5%).
Quindi, se un datore di lavoro paga una polizza vita per il dipendente, il lavoratore può beneficiare di detrazioni fiscali. La detrazione del 19% del costo della polizza vale per le assicurazioni che coprono il rischio di morte o l’invalidità permanente, ma con delle limitazioni.
Detrazioni fiscali per polizze vita: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Da un lato è sempre possibile ottenere delle detrazioni fiscali per le polizze vita purché il premio sia non inferiore al 5%. Inoltre, i premi versati dal datore di lavoro per le polizze vita non concorrono alla formazione del reddito del beneficiario fino a un certo limite. Nella fattispecie si parla di un limite fino a un massimo di 1.000 euro per la generalità dei lavoratori e di 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico.
I limiti in passato erano di 258,23 euro. Poi con l’art. 40 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 (decreto Lavoro), per il solo 2023, il limite è salito a 3.000 euro per i lavoratori con figli a carico. Quindi, per il 2024, con la Legge 213 del 2023, i benefit aziendali che non concorrono alla formazione del reddito sono scesi sotto il limite di 1.000 euro per i lavoratori in genere e di 2.000 per quelli con figli.
C’è anche un altro aspetto importante chiarito dall’AdE: non è possibile fruire contemporaneamente della detrazione del 19% e dell’esclusione dalla formazione del reddito se i premi non concorrono alla formazione del reddito. Per l’AdE, come abbiamo detto, i lavoratori hanno diritto a fruire della detrazione d’imposta ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera F del TUIR, ma solo relativamente agli importi che hanno concorso alla formazione del reddito di lavoro dipendente (stavolta ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del TUIR).
In base a ciò, gli importi che non confluiscono nel reddito non possono essere tassati. Però allo stesso tempo non possono nemmeno essere portati in detrazione. La conseguenza diretta di tale situazione è che per il lavoratore è quasi sempre più conveniente non tassare gli importi e rinunciare alle detrazioni fiscali.