Abbellire le scale del palazzo per Natale è consentito dalla Legge? Ecco che cosa stabilisce il Codice Civile. Attenzione a non sbagliare.
Molte persone all’interno del proprio condominio sono solite sistemare sul pianerottolo vari oggetti tra cui porta ombrelli, piante e scarpiere. La situazione peggiora ulteriormente con l’arrivo del Natale, in quanto diversi condomini hanno l’abitudine di abbellire le scale con decorazioni di ogni tipo.
Ma che cosa dice esattamente la Legge a riguardo? Questa pratica è consentita o può esporci a possibili ammonimenti e sanzioni?
Il buon senso suggerirebbe di non danneggiare le parti comuni del palazzo, di non mettere a repentaglio la sicurezza dell’edificio e di non recare fastidio agli altri condomini. Tuttavia a volte in simili situazioni le normali regole di convivenza non sono sufficienti per scongiurare battibecchi. Meglio affidarsi al Codice Civile.
Posso abbellire le scale del palazzo per Natale? Cosa stabilisce il Codice Civile
In tanti in previsione del Natale sono soliti abbellire le scale ed il pianerottolo con decorazioni a tema. Alcuni si limitano a mettere una piccola ghirlanda sulla porta ed uno zerbino natalizio. Altri invece danno libero sfoggio alla fantasia ed adornano il piano con festoni, luminarie e veri e propri alberi di Natale. Ma che cosa dice la Legge a riguardo?
È chiaro che simili comportamenti potrebbero causare fastidio ai vicini di casa e, nei casi più gravi, potrebbero generare attriti e discussioni fra i vari condomini. Ma al di là di queste considerazioni, è possibile addobbare il pianerottolo per Natale? Il Codice Civile è chiaro. Partendo dal presupposto che in generale chi vive in un condominio può fare uso delle parti comuni quali scale, atrio, pianerottoli e corridoi, sono gli articoli 1102 e 1120 del Codice Civile che possono aiutarci a fare luce sul modo in cui ciascun condomino può utilizzare le suddette parti.
Fermo restando che le parti comuni di uno stabile condominiale sono di tutti, chi vi abita può usarle, ma a condizione di non alterare il decoro dell’edificio, non recare pregiudizio alla sicurezza e alla stabilità dello stesso o di una sua parte, non modificare la destinazione d’uso della cosa comune, non impedire agli altri partecipanti di farne pari uso secondo il loro diritto e non estendere il proprio diritto sulla cosa comune in danno di altri. Detto ciò, bisogna anche tenere conto di cosa stabilisce il regolamento condominiale.
Ma veniamo ora alla questione degli addobbi natalizi. Le migliorie estetiche (comprese quindi le decorazioni per Natale) che non alterano il decoro dell’edificio, ma al contrario lo rendono più gradevole sono ammesse, salvo particolari disposizioni condominiali. L’importante è che non creino disagio o pericolo di alcun tipo.