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L'angolo della legalità

Sospesa l’esecuzione immobiliare dal Tribunale civile di Latina – Sentenza dichiarativa di usucapione

Una Cliente si rivolgeva allo scrivente studio legale lamentando di avere il proprio immobile di residenza all’asta. Precisamente evidenziava l’assistita come l’esecuzione immobiliare fosse iniziata da svariati anni sul terreno, di proprietà del padre, su cui veniva costruito a cure e spese della assistita l’immobile residenziale, esecuzione così estesa altresì al fabbricato in virtù del principio della accessione.

Venivano pertanto analizzati gli atti e la copiosa documentazione da cui si evinceva l’esservi ipoteca giudiziale sull’immobile nonché trascrizione di atto di pignoramento immobiliare, con la conseguente esecuzione immobiliare incardinata presso il Tribunale civile di Latina ed in fase estremamente avanzata.

Dalla documentazione del fascicolo esecutivo immobiliare, tuttavia, si evinceva che mai l’istituto di Credito pignorante aveva spogliato del possesso la medesima debitrice, la quale pertanto continuava ad esercitare il possesso uti dominus sull’immobile.

Lo studio incardinava pertanto Giudizio ordinario ai sensi dell’art. 1158 c.c. con cui veniva dapprima accertata e dichiarata l’intervenuta usucapione in favore della Cliente, con Sentenza emessa dal Tribunale civile di Cassino.
Seguiva immediata notificazione della Sentenza dichiarativa ed il conseguente passaggio in Giudicato della medesima.

Successivamente, veniva incardinata opposizione di terzo ai sensi dell’art. 619 c.p.c., lamentando e documentando che la istante era divenuta, nelle more della procedura esecutiva immobiliare, proprietaria a titolo originario dell’immobile posto in esecuzione e richiedendo, così, pronunciarsi ordinanza di sospensione dell’esecuzione sugli immobili di Sua proprietà.

Evidenziava infatti il difensore nominato come la Sentenza dichiarativa di usucapione, pubblicata successivamente alla data di iscrizione ipotecaria ed alla trascrizione di pignoramento, era nondimeno destinata a spiegare i propri effetti anche nei confronti del creditore ipotecario ai sensi dell’art. 404  c.p.c., nonostante le formalità antecedenti.

Così l’atto di opposizione di terzo veniva accolto dal Tribunale civile di Latina, Giudice dell’esecuzione, all’esito della fase sommaria, con Ordinanza del 23 Novembre 2019, in piena aderenza alle difese azionate dalla proprietaria.

Una pronuncia e tutela di enorme importanza, delicatezza ed interesse giuridico all’interno di una materia estremamente tecnica e complessa.

Avv. Bruno Redivo

redazione

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