Tanti condomini si chiedono se sia possibile vietare ad un corriere di entrare in una strada privata comune: ecco finalmente svelata la risposta.
Molte abitazioni sono posti all’interno di strade private, il cui accesso è condiviso fra un numero limitato di vicini di casa. Ciò si verifica soprattutto quando le abitazioni sono poste lungo strade senza uscita o su strade all’interno di una lottizzazione privata.
Se da un lato questa configurazione permette una maggiore privacy ed altri vantaggi connessi alla sicurezza e alla viabilità, dall’altro può generare anche parecchi contenziosi fra gli stessi condomini e vicini di casa.
Pensiamo ad esempio a quando un corriere deve entrare all’interno della strada privata per effettuare una consegna. In molti si chiedono se in una simile situazione è possibile vietargli l’accesso. Ecco che cosa dice la Legge a riguardo.
Quando una strada privata è condivisa fra diversi vicini o condomini non è raro che possano generarsi diatribe di qualunque tipo. Un caso molto comune è quello del corriere che deve consegnare un pacco. Molti condomini vorrebbero infatti negargli l’accesso. Ma è legale farlo?
Qualora si tratti di un’area condominiale ai sensi dell’art. 1117 del Codice civile o di una in comproprietà, si applica sempre l’articolo 1102 del Codice civile. Tale norma stabilisce che ogni comproprietario può servirsi della cosa comune, senza alterarne la destinazione e senza impedire agli altri contitolari di farne pari uso. In altre parole, ogni comproprietario ha il diritto di servirsi della strada privata comune per svolgere le normali attività della vita quotidiana, compresa la ricezione di pacchi tramite corriere.
Dunque, nessun vicino di casa può vietare ad un corriere che deve effettuare una consegna in quella strada di entrarvi. A questo proposito si è espresso anche il Tribunale di Genova che ha sottolineato che “l’uso che il singolo comproprietario fa della cosa comune deve essere compatibile con la destinazione della stessa e non deve impedire agli altri comproprietari di farne pari uso” (sentenza n. 1381 del 16 maggio 2018).
Dello stesso avviso sarebbe anche il Tribunale di Cremona che ha affermato che “il ‘pari uso’ della cosa comune non va inteso nel senso di utilizzo perfettamente identico da parte di ciascuno” (sentenza n. 497 del 22 agosto 2014). Ciò significa che ogni comproprietario può trarre un’utilità particolare dall’uso della cosa comune, purché non pregiudichi gli altri.
Possiamo quindi concludere che un vicino di casa non può impedire l’accesso ad un corriere in una strada privata comune perché ciò costituirebbe una limitazione illegittima del diritto degli altri comproprietari di utilizzare la strada secondo le loro necessità. In tal caso si potrebbe anche venire puniti dalla Legge.
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