Il fermo amministrativo su un’auto può rivelarsi anche illegittimo: ecco quando è possibile fare ricorso contro il provvedimento.
Si parla di fermo amministrativo dell’auto allorquando l’autorità fiscale fa scattare un provvedimento per bloccare l’utilizzo di un veicolo a seguito di debiti non pagati. Per legge, il fermo può interessare solamente debiti relativi al proprietario del veicolo per il recupero di tributi o imposte non versate. Per esempio, multe, tasse automobilistiche come il bollo auto o contributi non versati.
Prima di procedere con il fermo, l’Agenzia delle Entrate (o il Comune) deve però inviare un avviso al debitore. C’è infatti sempre bisogno che il soggetto sia opportunamente informato del mancato pagamento tramite un sollecito e che abbia il tempo di saldare il dovuto entro un certo periodo di tempo. Dopodiché, se il debitore non dovesse pagare entro il termine stabilito, l’autorità ha il diritto di richiedere l’iscrizione del fermo amministrativo nel PRA, ovvero nel pubblico registro automobilistico.
Fermo auto illegittimo quando il veicolo ha questa caratteristica
Così facendo, scatta il provvedimento che di fatto impedisce legalmente l’utilizzo del veicolo. Una volta notificato il fermo, l’auto non può essere utilizzata, venduta o rottamata finché il debito non verrà saldato. Oppure finché non arriverà la cancellazione del fermo stesso. Esistono però anche delle fattispecie in cui il fermo amministrativo è considerato illegittimo.
Se, per esempio, il proprietario del veicolo non ha ricevuto in modo corretto la notifica del preavviso di fermo, il provvedimento potrebbe essere considerato nullo. La normativa prevede poi anche altri limiti. Quando il veicolo è ritenuto essenziale per svolgere l’attività lavorativa del proprietario, per la legge italiana, il fermo non può essere legittimamente imposto.
Lo stesso succede quando l’auto è utilizzata per il trasporto di disabili o se il debitore ha pagato il debito prima dell’iscrizione del fermo. Poi c’è un’ultima fattispecie molto importante: quella del debito cointestato. In pratica, se il debitore ha presentato una contestazione formale del debito e questa è ancora pendente, il fermo amministrativo è considerato illegittimo. Cosa succede, invece, quando l’automobile è cointestata?
Secondo la normativa vigente, il fermo è legittimo anche in presenza di auto cointestata se i cointestatari del veicolo sono corresponsabili del debito. Oppure se l’auto viene cointestata dopo l’iscrizione del fermo, anche se in questo caso il nuovo titolare deve essere informato della presenza del fermo. Inoltre, il provvedimento è perfettamente legittimo per debiti comuni inerenti il veicolo stesso, come per esempio il bollo auto non pagato.
In altre circostanze, invece il provvedimento non è legittimo. Per esempio, se l’auto è stata cointestata prima del preavviso di fermo, il fermo non può essere disposto. Bisogna però sapere che l’Agenzia delle Entrate può esercitare un’azione revocatoria contro la cointestazione dell’auto. Può farlo se considera quest’azione (la cointestazione) come un chiaro espediente per sottrarre il bene al recupero del credito.
Il possedere un’auto cointestata non mette dunque al riparo dal rischio del fermo. Sbaglia chi afferma che una macchina cointestata non possa mai essere iscritta nel PRA come veicolo in fermo. E inoltre rischia grosso, dato che non rispettare il provvedimento potrebbe portare a gravi conseguenze.