Si avvicina una data importante per il Trattamento di fine rapporto (TFR), il 16 dicembre scadenza da non dimenticare.
Il Trattamento di fine rapporto (TFR) è una parte della retribuzione del lavoratore dipendente e il cui pagamento è rinviato alla conclusione del rapporto di lavoro. L’ammontare del trattamento matura durante lo svolgimento del rapporto ed è formato dalla somma degli accantonamenti annuali di una quota dello stipendio che subisce una rivalutazione periodica.
Alla cessazione del rapporto di lavoro, la parte datoriale deve versare al somma accumulata complessivamente nell’intero corso dell’attività al dipendente, al di là delle motivazioni della sua conclusione. Fa eccezione il caso di una destinazione totale del TFR alla previdenza complementare. Ci sono anche delle situazioni nelle quali è possibile per il dipendente ottenere degli anticipi del TFR, secondo quanto stabilisce la normativa in vigore.
Per completare il quadro sommario del Trattamento ricordiamo che ormai la somma accantonata ha una finalità prevalente di finanziamento della previdenza complementare. Infatti i lavoratori hanno l’obbligo di decidere al momento dell’assunzione come destinare il TFR che di accantona annualmente nel rapporto di lavoro.
Le somme accumulate sono gestite dal datore di lavoro. Ma per i lavoratori con aziende di almeno 50 dipendenti che decidono di lasciare la somma presso l’azienda, senza destinarla alla previdenza complementare, tale somma confluisce in un fondo gestito dall’INPS. Ma qual è la scadenza in arrivo? Il TFR accumulato annualmente deve essere rivalutato al 31 dicembre di ogni anno o alla cessazione del rapporto lavorativo.
La rivalutazione si effettua sulla base di un coefficiente, formato da un tasso fisso (1,50%) e uno variabile, pari al 75% dell’indice di inflazione registrato dall’ISTAT. Anche il TFR si distingue in due parti distinti: una capitale, che si calcola dividendo la somma delle retribuzioni annue per 13,50, e un’altra finanziaria, pari alla rivalutazione del fondo TFR maturato al 31 dicembre dell’anno precedente. Sulle due quote esiste una tassazione diversa.
Per la quota capitale, la tassazione è separata e avviene al momento del pagamento del TFR. Per la quota finanziaria la tassazione si applica con un’imposta sostitutiva del 17% pagata annualmente. Questa imposta è versata dai datori di lavoro, in acconto il 16 dicembre e in saldo il 16 febbraio dell’anno successivo. Quindi la scadenza in arrivo è proprio quella dell’acconto dell’imposta sostitutiva sul TFR.
L’imposta è pagata dal datore di lavoro, ma viene poi scalata dal fondo spettante al lavoratore. Questa imposta sostituiva si paga per il TFR rimasto in azienda e per quello gestito dal fondo INPS, mentre non è dovuta sulle quote destinate alla previdenza complementare.
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